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[1]Il presidente del tribunale, sulla richiesta del procuratore del Re, od anche di Uffizio, puo' sempre revocare o sospendere l'autorizzazione indicata nel precedente articolo, ed ha pure la facolta' di destinare un alunno di cancelleria o un vice-cancelliere di pretura ad esercitare presso il conciliatore le funzioni di cancelliere.
[2]Dietro l'avviso ufficiale di tale destinazione, il segretario comunale e' tenuto a dare al funzionario, chiamato a sostituirlo, l'immediata consegna degli atti dell'ufficio.
[3]Del verbale di consegna, debitamente sottoscritto dall'uno e dall'altro funzionario, sara' trasmessa copia al procuratore del Re.
Testo in vigore dal 17 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
