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[1]Presso gli uffici di conciliazione le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale, o da altro uffiziale della segreteria, che sia a cio' espressamente autorizzato con decreto del presidente del tribunale, inteso il procuratore del Re.
[2]In caso di mancanza o d'impedimento momentaneo del cancelliere, si provvede ai termini dell'art. 15 del regolamento, approvato col Regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728.
Testo in vigore dal 17 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
