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[1]Le funzioni di usciere presso gli uffici di conciliazione sono esercitate dagli inservienti comunali.

[2]Nei Comuni ove risiede la pretura, gli inservienti comunali sono competenti a notificare gli atti concernenti controversie di un valore non superiore a lire cinquanta. Per ogni altra notificazione, e per gli atti di esecuzione sono esclusivamente competenti gli uscieri della pretura. Ad essi pero' sono dovuti, per gli atti relativi alle controversie di competenza dei conciliatori, gli stessi diritti che spettano agli inservienti comunali.

[3]Quando manchi l'inserviente comunale, o il di lui ufficio sia incompatibile per ragione di parentela con le parti o per altri legali motivi, esso e' supplito dall'usciere della pretura.

[4]Quando l'inserviente comunale o l'usciere debba trasferirsi per la notificazione di un atto ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla sede dell'ufficio di conciliazione, gli e' dovuta, a titolo di trasferta, un'indennita' di centesimi quindici per ogni chilometro percorso tanto nell'andata che nel ritorno.

Testo in vigore dal 17 agosto 1895 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-07-28;455~art10 · fonte del testo

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