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[1]Per gli effetti della presente legge e' autorizzato nell'esercizio 1899-900 lo stanziamento di un fondo di L. 500,000, da inscriversi nel bilancio del Ministero del Tesoro.

[2]Sono mantenute a favore delle ferrovie contemplate da questa legge le disposizioni dell'articolo 5 della legge 29 giugno 1873, n. 1475.

Testo in vigore dal 13 maggio 1899 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1899-04-30;168~art5 · fonte del testo

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