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[1]Indipendentemente dalle disposizioni della legge organica dei Lavori Pubblici, relative alla decadenza della concessione, il concessionario di una ferrovia pubblica, concessa e sovvenzionata a' termini della presente legge, incorrera' di pieno diritto, e senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e dalla sovvenzione se, nel termine di due anni, non avra' avviati i lavori ed eseguite le provviste in modo da rendere sicura l'apertura all'esercizio nel termine stabilito dall'atto di concessione.
[2]Se concorrono giustificati motivi, il termine suddetto potra' essere prorogato di un altro anno.
[3]Le constatazioni all'uopo necessarie saranno eseguite dal Governo in confronto del concessionario, e contro la dichiarazione di decadenza non sara' ammesso alcun gravame.
Testo in vigore dal 13 maggio 1899 al 16 dicembre 2009
