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[1]La meta' della tassa annuale sugli automobili spettante allo Stato, giusta gli articoli 1, 7 e 20 della legge testo unico 17 luglio 1910, n. 569, e' devoluta, a cominciare dal 1° gennaio 1913, a favore delle Provincie.
[2]La ripartizione fra le Provincie e' fatta a cura dello Stato, che provvede alla riscossione della tassa, prelevando, sull'anzidetta meta' della tassa riscossa devoluta alle Provincie, il dieci per cento per le spese di accertamento, riscossione ed ((amministrazione della tassa)).
[3]La somma che resta, fatta questa detrazione, viene distribuita a fine di esercizio finanziario fra le Provincie per meta' in ragione del numero degli automobili iscritti nei Comuni compresi nel territorio di ogni singola Provincia secondo la residenza legale dei possessori e per meta' in ragione della lunghezza delle strade provinciali di ogni Provincia.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Dato a San Rossore, addi' 6 luglio 1912.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Giolitti - Tedesco - Facta.
[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 5 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
