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[1]E' data facolta' al Governo del Re di prorogare con decreto Reale, fino al 15 agosto 1898, la riduzione temporanea dei dazi, di cui nell'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 luglio 1898.
[4]UMBERTO.
[5]Carcano. A. Fortis.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 5 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
