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[1]Quando venga accertata, secondo l'ultimo inventario, la perdita non minore della meta' del patrimonio, di un Monte di Pieta', il Ministero dell'Interno, di accordo col Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, puo' promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento o la liquidazione dell'Istituto.

[2]Il capitale netto disponibile, a liquidazione compiuta, ove non sia possibile la ricostituzione del Monte di Pieta', sara' rivolto ad altri scopi di beneficenza, quanto piu' e' possibile conformi alle tavole di fondazione.

Testo in vigore dal 25 maggio 1898 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-05-04;169~art9 · fonte del testo

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