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[1]Salva la facolta' di dare i provvedimenti richiesti da urgenti necessita' per tutelare gli interessi dell'Istituto, quando l'Amministrazione di un Monte, dopo essere stata invitata, non si conformi alla legge, agli Statuti o regolamenti, ovvero pregiudichi l'interesse dell'Istituto medesimo, puo' essere sciolta con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.
[2]La gestione provvisoria dell'Istituto sara' affidata ad un Regio Commissario. Entro il termine di tre mesi, prorogabile a sei con decreto Reale, dovra' essere ricostituita l'Amministrazione ordinaria.
Testo in vigore dal 25 maggio 1898 al 16 dicembre 2009
