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[1]Salva la facolta' di dare i provvedimenti richiesti da urgenti necessita' per tutelare gli interessi dell'Istituto, quando l'Amministrazione di un Monte, dopo essere stata invitata, non si conformi alla legge, agli Statuti o regolamenti, ovvero pregiudichi l'interesse dell'Istituto medesimo, puo' essere sciolta con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

[2]La gestione provvisoria dell'Istituto sara' affidata ad un Regio Commissario. Entro il termine di tre mesi, prorogabile a sei con decreto Reale, dovra' essere ricostituita l'Amministrazione ordinaria.

Testo in vigore dal 25 maggio 1898 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-05-04;169~art8 · fonte del testo

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