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I Monti di Pieta' che al 31 dicembre 1897 ricevevano depositi fruttiferi conservano tale facolta'. Quelli che vogliano conseguirla dovranno farne domanda al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, sentito il Consiglio di Stato, promuovera' il Regio decreto di autorizzazione.
Testo in vigore dal 25 maggio 1898 al 16 dicembre 2009
