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[1]Nell'inventario dei Monti di Pieta' non e' obbligatoria la descrizione particolareggiata degli elementi patrimoniali che si riferiscono alla azienda del pegno.

[2]Le norme per la compilazione dell'inventario e del bilancio preventivo delle rendite e delle spese e del conio consuntivo, saranno determinate nel Regolamento per la esecuzione della presente legge.

[3]Non sono applicabili ai Monti di Pieta' le disposizioni della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), concernenti le Casse di risparmio fondate da Societa' di persone o gli articoli 23, 28, e per quanto concerne la gestione del pegno la lettera e) dell'articolo 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Testo in vigore dal 25 maggio 1898 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-05-04;169~art5 · fonte del testo

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