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[1]Nel termine che sara' fissato nel Regolamento per la esecuzione della presente legge, tutti, i Monti di Pieta' cureranno che i loro Statuti siano approvati con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'interno e dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio di Stato.
[2]In caso di inadempimento, il Prefetto fissera' un termine da uno a tre mesi, trascorso inutilmente anche questo termine, il decreto Reale sara' promosso sopra proposta del Prefetto.
Testo in vigore dal 25 maggio 1898 al 21 luglio 1923
