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[1]I Monti di Pieta' non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari in tutto o in parte per risiedervi coi loro uffici o per adempiere ai loro fini o per altre gestioni da essi amministrate, e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazione forzata.

[2]Essi debbono vendere nel termine non maggiore di dieci anni i beni stabili dei quali acquistano la proprieta' nei casi di espropriazione forzata o per eredita' o donazione, salvo i lasciti o donazioni a scopo di beneficenza.

Testo in vigore dal 25 maggio 1898 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-05-04;169~art3 · fonte del testo

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