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Agli Amministratori dei Monti di Pieta', per le loro funzioni di Istituti di credito, e' applicabile la legge del 15 luglio 1888, n. 5546, e sulle Casse di Risparmio; per le loro funzioni di Istituti di beneficenza e' applicabile la legge del 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.
Testo in vigore dal 25 maggio 1898 al 21 luglio 1923
