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[1]E' vietato agli Amministratori dei Monti di Pieta' di partecipare agli utili e di ricevere compensi o indennita', salvo per chi eserciti le funzioni di Direttore.
[2]((Tuttavia agli amministratori dei Monti di Pieta' di prima categoria si potra' corrispondere a carico dei Monti stessi, in relazione alla importanza dei singoli istituti, una medaglia di presenza nella misura da stabilirsi nei rispettivi statuti organici)).
Testo in vigore dal 21 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
