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I Monti di Pieta', nella loro funzione d'Istituti di credito, sono soggetti alla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio e, come Istituti di beneficenza, alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3ª), sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, salvo quanto e' disposto nella presente legge.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1917, n. 2082
1Il Decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1917, n. 2082 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per la durata della guerra e fino all'anno successivo a quello in cui sara' conclusa la pace, le Casse di risparmio ordinarie ed i Monti di pieta' che ricevono depositi fruttiferi, in deroga agli articoli 17 della legge 15 luglio 1888, n.5546, e 1 della legge 4 maggio 1898, n. 169, e agli effetti della determinazione della proporzione tra la massa di rispetto e l'ammontare complessivo dei depositi, possono defalcare dall'ammontare complessivo dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo una somma eguale a quella dei buoni del tesoro ordinari triennali o quinquennali di loro proprieta', risultante dall'inventario al 31 dicembre di ciascun anno".
Testo in vigore dal 25 gennaio 1918 al 21 luglio 1923
