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[1]Il Ministro della Marina potra', durante l'anno 1899, mandare in congedo quegli inscritti arruolati di 1ª categoria con la classe 1875, quali rivedibili, per motivo di salute, delle classi 1873 e 1874, dopo che essi abbiano compiuto due o tre anni di ferma, secondo che sieno nati nel 1873 o nel 1874.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 17 luglio 1898.
[4]UMBERTO.
[5]G. Palumbo.
[6]Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 27 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
