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Gli inscritti che furono rimandati dalle precedenti leve sulle classi 1876 e 1877, in base all'articolo 53 del testo unico delle leggi sulla leva di mare del 16 dicembre 1888, ove sieno riconosciuti idonei ed assegnati alla 1ª categoria nella leva della classe 1878, assumeranno la ferma di due anni se nati nel 1876, e di tre anni se nati nel 1877.
Testo in vigore dal 27 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
