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[1]A principiare con l'esercizio 1902-903 verranno allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina due elenchi distinti, l'uno delle navi per le quali siano previste, durante l'esercizio, spese di acquisto, di costruzione, di allestimento o di trasformazione, con la somma prevista per ciascuna, e l'altro delle navi per le quali siano previste, durante l'esercizio, spese per lavori di estesi restauri di importanti modificazioni, pure con la somma prevista per ciascuna.
[2]Gli elenchi medesimi saranno allegati al conto consuntivo corrispondente, con la registrazione, per ciascuna nave, della spesa effettivamente fatta, e con l'indicazione dei motivi delle principali differenze fra la spesa prevista e quella accertata.
[3]Agli effetti della presente disposizione, le torpediniere saranno riguardate come navi; le barche a vapore e gli altri galleggianti autonomi, non classificati come navi, saranno compresi in un articolo complesso.
[4]E' abrogato l'articolo 3 della legge del 30 d cembre 1900, n. 457.
Testo in vigore dal 28 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
