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[1]Cosi' nel capitolo della spesa ordinaria, come in quello della spesa straordinaria, concernenti la riproduzione e la rinnovazione del naviglio, saranno enumerate le navi alla cui compra, costruzione, allestimento o trasformazione saranno destinate le somme stanziate nei capitoli medesimi, e sara' dichiarato che gli stanziamenti stessi sono esclusivamente assegnati alle navi enumerate.
[2]Le singole torpediniere saranno enumerate come navi, le barche a vapore e gli altri galleggianti autonomi, non classificati come navi, saranno invece considerati complessivamente.
Testo in vigore dal 28 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
