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[1]In conformita' con quanto e' stabilito dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1900, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio 1900-901, le quote non ancora inscritte della somma concessa con la legge del 28 giugno 1891, n. 352, saranno trasportate al fondo ordinario per la riproduzione del naviglio.
[2]Nulla e' variato a quanto e' disposto dalla legge del 28 giugno 1891, n. 352, relativamente agli assegnamenti che non si riferiscono alle costruzioni navali.
Testo in vigore dal 28 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
