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Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della Marina, di ciascuno degli esercizi dal 1900-01 al 1905-06 inclusive, sara' stanziata in un capitolo speciale per «Riproduzione del naviglio», una somma annua che verra' con la legge del bilancio commisurata in modo che la spesa totale del Ministero della Marina, comprese le pensioni e le spese per la Marina mercantile, e dedotte le partite di giro, il movimento di capitali e le somme di cui nell'articolo 2 della presente legge, non ecceda la somma di 123 milioni per l'esercizio 1900-901 e di 121 milioni per gli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 28 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
