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[1]All'ultimo comma dell'art. 5 del Regio decreto 18 aprile 1920, numero 523, sono sostituiti i seguenti:
[2]Il commissario e' autorizzato ad assumere impegni e ad ordinare spese per il funzionamento dei servizi e per i lavori di riparazione dei danni di guerra entro i limiti che gli saranno fissati dal ministro per le terre liberate. Egli e' direttamente responsabile dell'esercizio di tali facolta' ed e' tenuto a sottoporre alla Corte dei conti, pel tramite dell'Amministrazione centrale, appositi conti trimestrali dei pagamenti effettuati sulle aperture di credito. Queste saranno concesse distintamente sui vari capitali del bilancio in base alla necessita' di cassa. I conti devono anche essere firmati dal capo dell'ufficio di ragioneria del Commissariato, che risponde alla loro regolarita', e su di essi il Ministro per le terre liberate puo' disporre l'esecuzione di ulteriori riscontri, se ed in quanto li ritenga necessari.
[3]I ministri per il tesoro e per le terre liberate, ciascuno nella propria competenza, possono ordinare verifiche ed ispezioni ai vari servizi del Commissariato.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 7 aprile 1921.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Giolitti - Raineri - Bonomi.
[8]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 6 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
