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[1]L'esame della contabilita' delle spese eseguite dai funzionari delegati per provvedere all'assistenza dei profughi di guerra, comprese le spese generali di amministrazione, e l'esame altresi' delle contabilita' delle materie acquistate con i fondi stanziati per la detta assistenza e' compiuto direttamente dalla Corte dei conti.
[2]Ad essa e' pure demandata la revisione diretta delle contabilita' a danaro ed a materia relative alla gestione del comitato governative per la riparazione dei danni di guerra istituito col decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925.
[3]Con apposito R. decreto, da emanarsi su proposta del ministro per il tesoro di concerto con quello delle terre liberate e udita la Corte dei conti, saranno presi tutti i provvedimenti necessari per procedere all'esame delle anzidette contabilita' e per determinare le modalita' del riscontro.
Testo in vigore dal 6 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
