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[1]Ai conti consuntivi delle provincie di Belluno e di Udine come pure dai comuni di dette provincie e di quelli gia' invasi e sgombrati nelle provincie di Treviso, Venezia o Vicenza, ed ai conti consuntivi delle istituzioni pubbliche di beneficenza ivi esistenti, che siano andati distrutti o smarriti in conseguenza dell'invasione o dello sgombero, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 35 e 38 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.
[2]E' pero' ridotto ad un quinquennio il termine di un decennio stabilito dai citati articoli 32 o 33 agli effetti della definizione dalle risultanze dei conti, dell'appello alla Corte dei conti e delle istanze di revocazioni e delle alienazioni e svincoli delle cauzioni.
Testo in vigore dal 6 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
