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[1]A partire dall'esercizio 1912-913 le spese delle pensioni ordinarie e quelle delle indennita' per una sola volta in luogo di pensioni verranno inscritte soltanto negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri.
[2]Le spese delle pensioni straordinarie continueranno ad essere stanziate nel bilancio del Ministero del tesoro.
[3]Alle variazioni che, in conseguenza di quanto precede, occorrera' introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quelli della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio 1912-913, sara' provveduto con decreto del ministro del tesoro.
[4]Con decreto del ministro del tesoro sara' altresi' provveduto a trasportare negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri i residui passivi che dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1911-912 risulteranno inscritti nel bilancio del tesoro per spese di pensioni ordinarie e d'indennita' per una sola volta in luogo di pensione.
Testo in vigore dal 27 giugno 1912 al 16 dicembre 2009
