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[1]Se una Societa' estera si rendera' cessionaria di annualita' di sovvenzione, di cui all'articolo precedente, sara' soggetta nel Regno alla imposta di ricchezza mobile in categoria B per il reddito annuale derivante dagli interessi compresi nella sovvenzione.

[2]Pero' dal reddito medesimo sara' dedotto, come annualita' passiva, l'interesse delle obbligazioni che la Societa' stessa avesse collocate all'estero per procurarsi il denaro necessario al compimento dell'operazione di cessione, purche' tali obbligazioni permangano all'estero e non risultino negoziate nel Regno.

[3]Se la Societa' emittente domandera' la quotazione delle obbligazioni in una delle Borse del Regno, la deduzione degli interessi non potra' essere ammessa se non si provera' l'avvenuta loro tassazione in Italia ai sensi dell'art. 31 della legge 24 agosto 1877, n. 4021; e se le obbligazioni, ancorche' non quotate, risulteranno tuttavia negoziate nel Regno, la precedente disposizione si applichera' relativamente alle sole obbligazioni sottoposte al bollo sui titoli esteri, di cui alla legge 25 luglio 1909, n. 556.

Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art20 · fonte del testo

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