Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1916 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, una Commissione nominata dal ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, compilera' il bilancio tecnico dell'apposita gestione «Fondo pensioni e sussidi» di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 418, e determinera' il disavanzo tecnico di tale gestione alla data l° luglio 1914, tenendo presenti gli aggravi derivanti dagli articoli 1 e 4 della presente legge circa l'aumento nella misura della pensione, ed il computo del servizio militare.1 2

[2]La parte del due per cento dei prodotti lordi del traffico delle ferrovie dello Stato (di cui all'art. 3 della suddetta legge 9 luglio 1908) che eccede il fabbisogno tecnico per il regolare funzionamento del Fondo pensioni e sussidi, viene assegnata, in conformita' dell'articolo 21 della legge 29 marzo 1900, n. 101, per l'aumento di patrimonio necessario a colmare il residuo disavanzo a carico dello Stato (di cui al comma 4 degli articoli 35 dei capitolati per le reti Mediterranea e Adriatica e 31 del capitolato per la rete Sicula, annessi alla legge 27 aprile 1885, n. 3048) e quello avutosi per effetto dei miglioramenti di trattamento di pensione contenuti nella legge 9 luglio 1908 e nella presente legge.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1335, convertito senza modificazioni dalla L. 9 maggio 1918, n. 641 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato di cinque mesi, e cioe' a tutto il 31 dicembre 1915, il termine entro cui dovra' compiere i suoi lavori la Commissione, nominata con decreto Ministeriale 28 ottobre 1914, a senso dell'art. 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, per la compilazione del bilancio tecnico della gestione «Fondo pensioni e sussidi» di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e per la determinazione del disavanzo di tale gestione alla data del 1° luglio 1914".

2

Il D.L. Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 21, convertito senza modificazioni dalla L. 9 maggio 1918, n. 642, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato a tutto dicembre 1916 il termine entro il quale dovra' compiere i suoi lavori la Commissione nominata, a senso dell'art. 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, per la compilazione del bilancio tecnico della gestione «Fondo pensioni e sussidi» di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 418, e per la determinazione del disavanzo di tale gestione alla data del 1° luglio 1914".

Testo in vigore dal 1 febbraio 1916 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1916

Confronto con la versione in vigore dal 25 settembre 1915 al 1 febbraio 1916.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 21, convertito senza modificazioni dalla L. 9 maggio 1918, n. 642, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato a tutto dicembre 1916 il termine entro il quale dovra' compiere i suoi lavori la Commissione nominata, a senso dell'art. 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, per la compilazione del bilancio tecnico della gestione «Fondo pensioni e sussidi» di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 418, e per la determinazione del disavanzo di tale gestione alla data del 1° luglio 1914".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art2 · fonte del testo

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