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Le sentenze di condanna saranno, a spese dei condannati, pubblicate nei giornali locali ed affisse all'Albo della Camera di Commercio, del Comune e dei Comizi agrari della provincia dov'e' la residenza dei trasgressori, e per i casi contemplati dall'articolo 5 anche nell'Albo dei Consolati italiani del paese dove il vino venne spedito.
Testo in vigore dal 31 marzo 1900 al 10 agosto 1904
