Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1900 al 10 agosto 1904. Leggi il testo vigente →

Le sentenze di condanna saranno, a spese dei condannati, pubblicate nei giornali locali ed affisse all'Albo della Camera di Commercio, del Comune e dei Comizi agrari della provincia dov'e' la residenza dei trasgressori, e per i casi contemplati dall'articolo 5 anche nell'Albo dei Consolati italiani del paese dove il vino venne spedito.

Testo in vigore dal 31 marzo 1900 al 10 agosto 1904

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-03-25;100~art8 · fonte del testo

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