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[1]Per gli effetti di questa legge e di ogni altra legge penale, sono considerati vini non genuini, oltre a quelli preparati con materie diverse dall'uva fresca o semplicemente appassita:
[2]i vini ottenuti con uve secche;
[3]i vini che per le miscele fatte con essi, ovvero per sostanze che contengono, siano dichiarati tali dal Regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 31 marzo 1900 al 23 giugno 1901
