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In aggiunta ai titoli di sgravio stabiliti dalle norme vigenti per i terreni perenti in tutto od in parte o che hanno perduto la potenza od attivita' produttiva, si provvedera' entro l'anno 1883 con ulteriori disposizioni legislative a fornire i modi di rettificazione di estimo dei terreni, dove fosse accertato che per effetto delle inondazioni sia resa necessaria la trasformazione della coltura del fondo; a prorogare la sospensione del pagamento dell'imposta, qualora per la stessa causa il fondo continuasse a rimanere per piu' lungo tempo improduttivo; ed a determinare i casi in cui per la perdita dei prodotti sia da far luogo allo sgravio di tutte o di alcune rate d'imposta la cui riscossione fu sospesa.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1883 al 16 dicembre 2009
