Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'importo delle rate sospese per effetto dei precedenti articoli sara' ripartito, salvo il disposto dell'art. 5, in diciotto eguali rate che saranno aggiunte per un terzo alle rate da scadere nell'anno 1885, per un altro terzo a quelle da scadere nel 1886, e per il residuo a quelle da scadere nell'anno 1887.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1883 al 16 dicembre 2009
