Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Entro un mese dalla pubblicazione della legge o del detto decreto Reale, ed a cura della Regia Amministrazione, sara' compilato, pubblicato e depositato nella segreteria di ogni comune un elenco dei contribuenti del comune ai quali fu accordata la sospensione dell'imposta, con le indicazioni catastali dei fondi danneggiati in causa delle inondazioni.
[2]I contribuenti danneggiati non compresi nell'elenco potranno reclamare, entro i successivi trenta giorni per essere ammessi al beneficio della sospensione della prima rata del 1883, ad una Commissione provinciale, costituita dall'intendente di finanza che la presiede, da un ingegnere dell'ufficio del Genio civile e da un deputato provinciale nominato dalla Deputazione provinciale. I reclami potranno essere prodotti per mezzo del sindaco.
[3]Accolti i reclami, l'intendente di finanza ordinera', se non vi e' ricorso, la sospensione e la restituzione della tassa che fosse stata pagata.
[4]E' riservato in ogni caso, tanto all'agente delle imposte, quanto al contribuente, il ricorso al Governo.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1883 al 16 dicembre 2009
