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[1]Il beneficio di anticipare di un anno l'esame di licenza dalle scuole medie superiori - escluse le scuole normali - di cui all'art. 33 del regolamento 13 ottobre 1904, e' esteso ai giovani che compiono i vent'anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui domandano di fare l'esame. 3
[2]Nessun alunno delle scuole medie puo' fare esami di promozione o di ammissione per classi diverse da quella immediatamente superiore alla classe in cui fu inscritto nell'anno.
[3]Gli alunni o le alunne delle scuole normali, compiuta la terza classe normale, possono sostenere l'esame di licenza, qualunque sia la 1oro eta', ma non possono prender parte ai concorsi, ne' insegnare nelle scuole elementari, finche' non abbiano raggiunto l'eta' stabilita dall'art. 9 (ultimo paragrafo) della legge 12 luglio 1896, n. 293.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 969, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La facolta' di fruire dell'anticipazione di esami di qualsiasi specie, nelle scuole medie e normali e nei corsi magistrali, in deroga al disposto dell'art. 6 della legge 14 giugno 1907, n. 324, e degli articoli 4 e 20 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, estesa a tutti gli alunni e candidati soggetti ad obblighi militari fino alla classe di leva 1900 inclusa".
Testo in vigore dal 6 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
