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[1]I candidati di scuola pubblica o privata rimandati agli esami di licenza dalle scuole medie di ogni grado nell'anno scolastico 1905-906, possono nell'anno scolastico corrente ripetere l'esame delle sole prove fallite.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 14 giugno 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Rava.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 15 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
