Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 27 giugno 1912, n. 678.
Abrogato dal 26 luglio 1912
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Articolo abrogato dalla l. 27 giugno 1912, n. 678.
Abrogato dal 26 luglio 1912
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1907 al 26 luglio 1912. 170 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Nelle scuole medie si assegna agli alunni, nel corso di ciascun trimestre, un esperimento speciale, costituito da una sola prova, scritta od orale, per ciascuna disciplina, secondo l'indole della medesima e le particolari esigenze della scuola.
tolto: Il voto sull'esperimento trimestrale e' dato dal professore della disciplina.
tolto: Ogni professore assegna poi, a ciascun alunno, d'accordo col capo dell'istituto, un voto unico di profitto trimestrale per ciascuna disciplina ad una sola prova o per cui sia ammessa la compensazione fra le rispettive prove scritte e orali, e voti distinti per ognuna di tali prove delle altre discipline, nonche' un voto di condotta. Tutti i voti sono espressi in numeri intieri.
tolto: Per determinare il voto di profitto trimestrale si tiene conto non solo del voto meritato dall'alunno nell'esperimento trimestrale, ma anche dei voti da lui meritati nelle interrogazioni e nei compiti fatti in scuola ed a casa.
tolto: Mancando il consenso fra l'insegnante e il capo dell'istituto nell'assegnazione del voto, questo diventa definitivo con deliberazione da prendersi nella seduta trimestrale del Consiglio dei professori.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1912, N. 678
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Regio Decreto 24 ottobre 1912, n. 1233
Il Regio Decreto 24 ottobre 1912, n. 1233, nel modificare l'art. 8, comma 1 della L. 27 giugno 1912, n. 678 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 26 luglio 1912 al 01 novembre 1912.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-06-14;324~art1 · fonte del testo
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