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[1]Per l'applicazione delle disposizioni derivanti dalla Convenzione anzidetta, il Governo del Re si servira' del personale a sua disposizione, incarichera' quello delle Associazioni contro gli infortuni e provvedera' anche con personale provvisorio, in quanto cio' sia necessario.
[2]Il ministro di agricoltura, industria e commercio presentera' al Parlamento, per ogni esercizio, una relazione sull'impiego dei fondi accordati.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 2 luglio 1908.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]CARCANO. F. COCCO-ORTU.
[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 6 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
