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[1]La menzionata spesa di. L. 20.523.000 sara' stanziata per L 1.619.500 al capitolo 117 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-921, a reintegro della eguale spesa autorizzata col decreto Ministeriale 30 settembre 1920, che approvo' il progetto 20 febbraio-22 aprile 1920, e per L 18.903.500 in apposito capitolo dello stesso bilancio che con la presente legge viene istituito.
[2]Lo stanziamento di detta somma di L. 18.903.500 e' ripartito nei seguenti esercizi:
[3]Esercizio 1920-21 L. 2.380.500 » 1921-22 » 4.000.000 » 1922-23 » 4.000.000 » 1923-24 » 4.000.000 » 1924-25 » 1.000.000 » 1925-26 » 1.000.000 » 1926-27 » 1.000.000 » 1927-28 » 1.523.000
Testo in vigore dal 27 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
