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[1]Lo stanziamento stabilito in L. 1,500,000 dall'articolo 4 della legge 19 luglio 1894, n. 338, per pagamento dei sussidi ai Comuni per la costruzione e sistemazione di strade comunali obbligatorie, e' fissato in L. 2,000,000 per ciascuno degli esercizi 1899-900 e 1900-901.

[2]A decorrere dall'esercizio finanziario 1901-902, e sino all'esaurimento degli impegni a tal uopo assunti dallo Stato, lo stanziamento suddetto rimane determinato in L. 1,500,000.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-02-25;56~art3 · fonte del testo

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