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[1]E' autorizzata la spesa di L. 7,588,500 in aumento alle assegnazioni precedentemente fatte, per contributi dello Stato alle opere stradali provinciali dipendenti dalla legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, e indicate nella tabella C annessa alla presente legge, che si eseguiscono a cura delle Amministrazioni provinciali, coll'obbligo in queste di inscrivere nei rispettivi bilanci altrettanta somma.

[2]Al pagamento della detta somma di L. 7,588,500, quale concorso dello Stato in ragione del 50 per cento della spesa, sara' provveduto coi fondi che continueranno ad essere annualmente stanziati in bilancio.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-02-25;56~art2 · fonte del testo

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