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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Per il funzionamento delle Commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, costituite in base al disposto dell'art. 7 del R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 270, e' autorizzata, in aggiunta della somma gia' stanziata per la Commissione centrale, la spesa di L. 150.000 per l'esercizio finanziario 1920-921 e di L. 200.000 per gli esercizi successivi, restando conseguentemente modificata come segue la denominazione del capitolo 61 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici «Spesa per il funzionamento della Commissione centrale e delle Commissioni locali per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto a trazione meccanica».
[7]Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni necessarie alla esecuzione della presente legge.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 8 febbraio 1921.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Peano - Facta.
[12]Visto, il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1921 al 16 dicembre 2009
