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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151, e 14 luglio 1907, n. 496, il ministro della guerra e' autorizzato a vendere, a trattativa privata, alla signora Rosa Borsalino fu Giuseppe, per la erezione di Istituti ospitalieri ed alle condizioni risultanti dall'allegato schema di contratto, gli stabili in esso designati, di proprieta' demaniale ed in uso dell'Amministrazione militare.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Facta- Spingardi.
[11]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 11 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
