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[1]Ogni decreto che porti cessazione dal servizio con diritto a trattamento di pensione o di indennita', continuera' a portare la firma del ministro competente e quella del ministro del tesoro.
[2]Allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed al conto consuntivo saranno allegati i prospetti dimostrativi della spesa e del movimento generale del debito vitalizio per ciascun Ministero.
Testo in vigore dal 6 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
