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[1]A partire dal 1° luglio 1908 le spese delle pensioni ordinarie e delle indennita' per una sola volta in luogo di pensioni, saranno inscritte rispettivamente in due speciali capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da ripartirsi in altrettanti articoli quanti sono i Ministeri.
[2]Le spese di cui trattasi continueranno a rimanere stanziate nel bilancio di ciascun Ministero a titolo di rimborso a quello del tesoro e in corrispondenza verranno inclusi nel bilancio dell'entrata due distinti capitoli, l'uno per le pensioni l'altro per le indennita' per una sol volta, da ripartirsi ciascuno in altrettanti articoli quanti sono i Ministeri.
[3]Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte negli stati di previsione dell'esercizio 1908-909 le variazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
[4]Le pensioni straordinarie continueranno ad essere inscritte in un capitolo separato del bilancio del tesoro.
[5]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 giugno 1912, n. 622
1La L. 23 giugno 1912, n. 622 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dall'esercizio 1912-1913.
Testo in vigore dal 12 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
