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[1]L'ammontare del fondo di dotazione di magazzino delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1907-908 in L. 110,000,000.
[2]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facolta' di prelevare la somma di L. 23,442,516.38, occorrente per raggiungere tale ammontare, dai fondi autorizzati con le leggi 22 aprile 1905, n. 137, 19 aprile 1906, n. 127, e 23 dicembre 1906, n. 638.
Testo in vigore dal 6 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
