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L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata:
- a)ad imputare alla competenza dei capitoli nn. 1 e 2 del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911 la somma differenziale lorda dovuta rispettivamente per stipendi e per indennita' di residenza in Roma negli esercizi 1907-908, 1908-909 e 1909-910, agli agenti subalterni con funzioni di impiegato di cui all'art. 38 della legge del 19 luglio 1907, n. 515, promossi ufficiali d'ordine dal 1° luglio 1907 in seguito alla deliberazione del Consiglio di Stato del 29 dicembre 1909. Tale differenza sara' da computarsi fra lo stipendio e la indennita' fino ad ora percepiti a carico dei capitoli corrispondenti del personale subalterno e le competenze cui ora i funzionari predetti hanno diritto nel quadro V, tabella B, a carico dei capitoli 1 e 2;
- b)a prelevare, sull'importo della predetta differenza, il carico, parimente differenziale, delle ritenute in conto entrate del tesoro, e per altri titoli legali dovuti dagli agenti di cui alla lettera che precede, per gli esercizi indicati.
Testo in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
