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[1]In aggiunta allo stanziamento del capitolo n. 132 «Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa e Forli' ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia (leggi 6 marzo 1904, n. 84, e 15 maggio 1910, n. 240)» dello stato di previsione del Ministero delle poste per l'esercizio finanziario 1910-911 e' autorizzata la spesa di L. 50,000 di cui alla tabella annessa alla presente legge. Detta somma deve intendersi concessa per rimborsare ai comuni di Bologna, Genova e Torino le spese per vari lavori complementari che, a richiesta del Ministero suddetto i Comuni medesimi hanno rispettivamente eseguiti nei nuovi edifici postali-telegrafici delle predette citta', in piu' degli obblighi loro derivanti dalle convenzioni approvate con le leggi suindicate.
[2]I detti rimborsi verranno eseguiti dopo l'accertamento dei lavori ed il rilascio dei relativi certificati da parte dell'ufficio del genio civile.
Testo in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
