Art. 8
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[1]Non piu' tardi di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, le norme per l'attuazione di essa saranno stabilite con regolamento su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Comitato permanente dell'Ufficio del lavoro e del Consiglio di Stato.
[2]La legge entrera' in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del regolamento.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 22 marzo 1908.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Giolitti. F. Cocco-Ortu.
[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 4 aprile 1908 al 25 febbraio 1996
