Art. 3
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[1]La concessione verra' data, sentito l'ufficiale sanitario del Comune in seguito ad esperimenti fatti sotto il suo controllo, udito l'avviso dei padroni e degli operai secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.
[2]Contro le decisioni del Consiglio comunale e' ammesso ricorso al ministro di agricoltura, industria e commercio il quale provvedera', udito il parere del Comitato permanente del lavoro.
[3]Il ricorso ha effetto sospensivo.
Testo in vigore dal 4 aprile 1908 al 25 febbraio 1996
