Art. 2
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Quando le speciali condizioni dell'industria e della localita' e le peculiari qualita' del pane lo richiedono, il Consiglio comunale ha facolta' di concedere per il rinfresco dei lieviti un'anticipazione all'inizio del lavoro non superiore a due ore di durata nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. A tale lavoro verra' addetto per turno un solo operaio per ogni azienda e lo stesso operaio non potra' esserne gravato per piu' di sei giorni ogni due settimane.
Testo in vigore dal 4 aprile 1908 al 25 febbraio 1996
